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Pianeta Paradiso > FOTOVOLTAICO E CONTO ENERGIA > FOTOVOLTAICO SCAMBIO SUL POSTO FINO A 200 MWp


Inviato da: MatteoAdmin il Lunedì, 27-Ott-2008, 14:47
SCAMBIO SUL POSTO

Con il termine “scambio sul posto” s’intende il servizio erogato dal gestore di rete locale, competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

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In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW(*) alimentati da fonti rinnovabili, è disciplinato dalle seguenti regole:
• è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore d’insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi;
• il gestore di rete locale competente per territorio effettua a fine anno il onguaglio tra energia immessa e prelevata, addebitando solo la quota dei consumi in eccesso rispetto alla produzione o, in caso contrario, attribuendo un credito di energia per gli anni successivi, che può essere utilizzato al massimo entro tre anni;
• sono superati tutti gli adempimenti legati all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell’energia scambiata;
• lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l’energia immessa in rete non può essere venduta;
• è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica coincidono.


(*) NOVITA': La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.

La recente delibera dell’AEEG datata 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08 relativa allo scambio sul posto (vedi qualche post sotto) ha normato solo la cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino ai 200 kw.
Per l'estensione del limite della potenza per lo scambio sul posto da 20 a 200 kw anche al Fotovoltaico ne rimanda la disciplina all'emissione di un'ulteriore delibera in un momento successivo all'emanazione dei decreti attuativi ministeriali, citati nella finanziaria 2008, per cui, per ora, nulla cambia almeno sino a quando i Ministri interessati non produrranno gli indispensabili decreti attuativi.

DAL 2009 LO SCAMBIO SUL POSTO PER IL FOTOVOLTAICO E' POSSIBILE PER GLI IMPIANTI CON POTENZA SINO A 200 KWp entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Inviato da: MatteoAdmin il Lunedì, 27-Ott-2008, 15:18
Lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, rappresenta una alternativa alla vendita dell’energia prodotta ed immessa dall’impianto.
Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale (Enel, Acea, A2A, Hera, ecc...) solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW2(*), consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata dalla rete (cosiddetto net metering) nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica dalla rete coincidano.
Qualora il saldo annuale risulti maggiore di zero, questo è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all’anno successivo. Il saldo positivo di un dato anno, può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni: se detta
compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, questo viene annullato.
I quantitativi di energia elettrica sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal soggetto.
Il trattamento ed i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, dal contratto di dispacciamento in prelievo e dall’eventuale contratto di acquisto dell’energia elettrica si applicano esclusivamente al saldo annuo negativo ovvero al prelievo.
Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario è consigliabile optare per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete secondo le modalità consentite dalla normativa vigente illustrate nei punti precedenti.


(*) NOVITA': La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.

DAL 2009 LO SCAMBIO SUL POSTO PER IL FOTOVOLTAICO E' POSSIBILE PER GLI IMPIANTI CON POTENZA SINO A 200 KWp entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Inviato da: MatteoAdmin il Lunedì, 27-Ott-2008, 15:22
Scambio sul Posto

Lo scambio sul posto è un servizio erogato dal GSE su istanza degli interessati. Consente all’utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto, la Compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un Periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Il servizio erogato dal GSE dà titolo al richiedente di percepire annualmente un contributo in conto scambio espresso in Euro che garantisce il ristoro di una parte di quanto pagato dall’utente limitatamente alla quantità di energia elettrica Prelevata.

La disciplina che regola il calcolo del contributo in conto scambio e contenuta nella Deliberazione n. ARG/elt 74/08 (consultabile sul sito www.autorita.energia.it ) che introduce il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP).

Al fine di attivare il nuovo rapporto contrattuale, è necessario presentare specifica istanza di scambio sul posto al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. utilizzando a tale scopo esclusivamente il portale informatico predisposto dallo stesso GSE.

Sul sito internet del GSE (www.gsel.it) nella sezione “Scambio sul posto” sono pubblicate le istruzioni operative di dettaglio da seguire per la presentazione dell’istanza e per la successiva stipula della convenzione.

Per eventuali ulteriori informazioni, a partire dal 20 novembre 2008, sono a Vostra disposizione:
il numero 800.19.99.89 solo da telefono fisso
(dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)


il numero 06.8011.4300/4400 da telefono fisso o mobile
(dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)


il numero di fax 06.8011.2023.


PER LA DELIBERAZIONE ARG/elt 74/08 CLICCA
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.pdf

N.B. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio
di scambio sul posto.

Inviato da: MatteoAdmin il Lunedì, 27-Ott-2008, 19:27
http://www.autorita.energia.it/index.htm

Comunicato stampa
Elettricità: più semplice l’energia ‘fai da te’ prodotta con piccoli impianti
Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto


Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto
Milano, 23 giugno 2008

In arrivo regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione (*).
E’ quanto prevede il Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) pubblicato dall’Autorità per l’energia con l’obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta (non immediatamente autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. In altre parole, al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o da cogenerazione potranno pagare esclusivamente la differenza tra quanto dovuto per l’energia consumata e la compensazione ottenuta per l’energia prodotta. Se il valore di mercato dell’energia immessa in rete supera il valore di mercato dell’energia prelevata, viene maturato un ‘credito’.

Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.

La delibera n. 74/08 è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it

Le novità introdotte

Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Inoltre, l’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.


(*) La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (calore) mediante il recupero dell’energia termica che, nella produzione tradizionale di sola energia elettrica, verrebbe altrimenti dissipata nell’ambiente. Si tratta, quindi, di una tecnologia che, unificando in un solo impianto la produzione di elettricità e di calore, sfrutta meglio l’energia primaria dei combustibili e consente di ottenere una maggiore efficienza e anche dei benefici ambientali (riduzione delle emissioni, a parità di energia elettrica e termica prodotte, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore).

Inviato da: AlbertoC67 il Mercoledì, 26-Nov-2008, 13:24
QUOTE (MatteoAdmin @ Lunedì, 27-Ott-2008, 14:47)
SCAMBIO SUL POSTO

Con il termine “scambio sul posto” s’intende il servizio erogato dal gestore di rete locale, competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.


[color=blue]La recente delibera dell’AEEG datata 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08 relativa allo scambio sul posto (vedi qualche post sotto) ha normato solo la cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino ai 200 kw.
Per l'estensione del limite della potenza per lo scambio sul posto da 20 a 200 kw  anche al Fotovoltaico ne rimanda la disciplina all'emissione di un'ulteriore delibera in un momento successivo all'emanazione dei decreti attuativi ministeriali, citati nella finanziaria 2008, per cui, per ora, nulla cambia almeno sino a quando i Ministri interessati non produrranno gli indispensabili decreti attuativi.


huh.gif Mi sembra un notevole peggioramento rispetto alla legge precedente che pagava tutta la corrente prodotta ad un prezzo compreso tra 0.36 e 0.49 euro/kWattora.
Vale solo per gli impianti nuovi o anche per quelli già esistenti?

Inviato da: MatteoAdmin il Martedì, 21-Apr-2009, 12:38
QUOTE (AlbertoC67 @ Mercoledì, 26-Nov-2008, 14:24)
huh.gif Mi sembra un notevole peggioramento rispetto alla legge precedente che pagava tutta la corrente prodotta ad un prezzo compreso tra 0.36 e 0.49 euro/kWattora.
Vale solo per gli impianti nuovi o anche per quelli già esistenti?



Con il nuovo Conto Energia del 2007, tutta la corrente prodotta viene sempre pagata, o più correttamente incentivata per 20 anni, dallo Stato Italiano.

Lo scambio sul posto è indipendente dal Conto Energia, esso è un sistema che regola i rapporti tra i produttori(utente titolare impianto fotovoltaico) ed i fornitori dell'energia(esempio Enel).
E' una forma che in genere risulta molto conveniente per chi ha utenze private.
Sino ad oggi si aveva uno scambio alla pari tra le Kwh prodotte e quelle consumate, con la possiblità di conguaglio(solo in Kwh) entro 3 anni di eventuale produzione in eccesso.

Con la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2009 anche lo scambio sul posto viene gestito dal GSE, sembra che non ci sia più la perdita della produzione in surplus dopo 3 anni.

E' cambiato però il sistema di valutazione dello scambio tra produzione e consumo ora non più conguaglio alla pari tra kwh prodotte e consumate, ma bensì si ha:
la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione .
Metodo di cui non ho ben capito come viene determinato il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata, nelle FAQ ci sono degli esempi ma mi sono sembrati troppo schematici, a prima vista sembra che comunque non ci siano differenze sostanziali con il semplice scambio alla pari tra Kwh.

Inviato da: MatteoAdmin il Martedì, 21-Apr-2009, 12:51
LA DELIBERA ARG/elt 01/09 DELL'AUTORITA' DELL'ENERGIA ESTENDE LO
SCAMBIO SUL POSTO A TUTTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SINO A 200 KWp
entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007


Energia: ulteriori facilitazioni a sostegno delle fonti rinnovabili
Norme più semplici e una tariffa fissa onnicomprensiva per remunerare l’energia prodotta

Milano, 12 gennaio 2009

Al via nuove facilitazioni a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia (fino a 1 MW di potenza). L’Autorità ha infatti introdotto un nuovo regime semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ed un interlocutore unico con il quale stipulare le convenzioni.

La tariffa fissa onnicomprensiva, che comprenderà sia le componenti remunerative di mercato che quelle di incentivazione vere e proprie, sarà infatti garantita da un unico soggetto nazionale, il GSE (il Gestore dei Servizi Elettrici), e non più dai diversi distributori territoriali, in maniera frammentata. I produttori, potranno concludere con il GSE una convenzione di ritiro dell’energia elettrica immessa secondo procedure uniche per tutto il sistema elettrico nazionale, basate su specifiche tecniche verificate dall’Autorità. La tariffa fissa onnicomprensiva non si applica al fotovoltaico che usufruisce già da tempo di altri sistemi di incentivazione.

L’Autorità, inoltre, ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto(*) agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Si completa così il quadro normativo previsto dalle leggi n. 222/07 e n. 244/07 e attuato dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2008.

Considerando che il sistema di incentivazioni determina anche un onere sostenuto dai clienti finali, l’Autorità ha vigilato e continuerà a vigilare a garanzia degli utenti del sistema elettrico circa il corretto ammontare di tale onere e il corretto accesso dei produttori al sistema di incentivazione, pure attraverso un programma di capillari verifiche sugli impianti.

Le novità sopra sintetizzate fanno parte della delibera ARG/elt 1/09 (disponibile sul sito www.autorita.energia.it), adottata prontamente a seguito del citato decreto interministeriale; esse costituiscono un ulteriore passo verso la piena integrazione nel mercato elettrico della produzione di energia elettrica incentivata; un obiettivo, quest’ultimo, che l’Autorità persegue da tempo attraverso una serie di provvedimenti. Tra questi si ricordano: le nuove regole per la connessione alla rete degli impianti di produzione (Testo integrato della connessioni attive - delibera ARG/elt 99/08), attive dal 1° gennaio 2009; il regolamento per la risoluzione di controversie tra produttori da fonti rinnovabili e gestori di rete nell’ambito della connessioni alle reti elettriche (delibera ARG/elt 123/08); le regole per il ritiro dedicato dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (delibera n. 280/07), attive dall’1 gennaio 2008; le nuove regole per la gestione dello scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08), attive dall’1 gennaio 2009; le nuove regole per il trattamento delle immissioni di energia elettrica (delibera ARG/elt 178/08); la costituzione di un’anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica e la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica (delibera ARG/elt 205/08).


(*) Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. In generale, lo scambio sul posto si traduce in un vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i soggetti che vi aderiscono. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete.

fonte: http://www.autorita.energia.it/com_stampa/09/090112.htm

normativa:
http://www.gse.it/attivita/ssp/Quadro%20Normativo/Del%201-09%20attDecreto.pdf
http://www.gse.it/attivita/ssp/Quadro%20Normativo/001-09argall.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/decreto181208.pdf

http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.pdf
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08argall2.pdf

http://www.gse.it/attivita/ssp/Quadro%20Normativo/Modifica74-08.pdf

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