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> FOTOVOLTAICO SCAMBIO SUL POSTO FINO A 200 MWp, proposto da 20 a 200 MWp il limite
 
MatteoAdmin
Inviato il: Martedì, 21-Apr-2009, 12:51
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LA DELIBERA ARG/elt 01/09 DELL'AUTORITA' DELL'ENERGIA ESTENDE LO
SCAMBIO SUL POSTO A TUTTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SINO A 200 KWp
entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007


Energia: ulteriori facilitazioni a sostegno delle fonti rinnovabili
Norme più semplici e una tariffa fissa onnicomprensiva per remunerare l’energia prodotta

Milano, 12 gennaio 2009

Al via nuove facilitazioni a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia (fino a 1 MW di potenza). L’Autorità ha infatti introdotto un nuovo regime semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ed un interlocutore unico con il quale stipulare le convenzioni.

La tariffa fissa onnicomprensiva, che comprenderà sia le componenti remunerative di mercato che quelle di incentivazione vere e proprie, sarà infatti garantita da un unico soggetto nazionale, il GSE (il Gestore dei Servizi Elettrici), e non più dai diversi distributori territoriali, in maniera frammentata. I produttori, potranno concludere con il GSE una convenzione di ritiro dell’energia elettrica immessa secondo procedure uniche per tutto il sistema elettrico nazionale, basate su specifiche tecniche verificate dall’Autorità. La tariffa fissa onnicomprensiva non si applica al fotovoltaico che usufruisce già da tempo di altri sistemi di incentivazione.

L’Autorità, inoltre, ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto(*) agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Si completa così il quadro normativo previsto dalle leggi n. 222/07 e n. 244/07 e attuato dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2008.

Considerando che il sistema di incentivazioni determina anche un onere sostenuto dai clienti finali, l’Autorità ha vigilato e continuerà a vigilare a garanzia degli utenti del sistema elettrico circa il corretto ammontare di tale onere e il corretto accesso dei produttori al sistema di incentivazione, pure attraverso un programma di capillari verifiche sugli impianti.

Le novità sopra sintetizzate fanno parte della delibera ARG/elt 1/09 (disponibile sul sito www.autorita.energia.it), adottata prontamente a seguito del citato decreto interministeriale; esse costituiscono un ulteriore passo verso la piena integrazione nel mercato elettrico della produzione di energia elettrica incentivata; un obiettivo, quest’ultimo, che l’Autorità persegue da tempo attraverso una serie di provvedimenti. Tra questi si ricordano: le nuove regole per la connessione alla rete degli impianti di produzione (Testo integrato della connessioni attive - delibera ARG/elt 99/08), attive dal 1° gennaio 2009; il regolamento per la risoluzione di controversie tra produttori da fonti rinnovabili e gestori di rete nell’ambito della connessioni alle reti elettriche (delibera ARG/elt 123/08); le regole per il ritiro dedicato dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (delibera n. 280/07), attive dall’1 gennaio 2008; le nuove regole per la gestione dello scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08), attive dall’1 gennaio 2009; le nuove regole per il trattamento delle immissioni di energia elettrica (delibera ARG/elt 178/08); la costituzione di un’anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica e la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica (delibera ARG/elt 205/08).


(*) Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. In generale, lo scambio sul posto si traduce in un vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i soggetti che vi aderiscono. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete.

fonte:
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normativa:
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