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> GUIDA AL CONTO ENERGIA edizione N. 5 Aprile 2010, realizzata dal Gestore Servizi Elettrici
 
MatteoAdmin
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FOTOVOLTAICO GUIDA AL CONTO ENERGIA
edizione N. 5 Aprile 2010


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IL NUOVO CONTO ENERGIA
Decreto 19 febbraio 2007
La richiesta dell’incentivazione per gli impianti fotovoltaici
Edizione n. 5
Aprile 2010


GUIDA AL NUOVO CONTO ENERGIA
1. Premessa
Questa guida si propone di rappresentare un agevole e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere gli incentivi previsti dal meccanismo d’incentivazione, noto come “Conto Energia”, ai sensi del Decreto interministeriale del 19/02/07.
La guida si articola in due parti. Nella prima sono presentate le caratteristiche del sopracitato Decreto, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità da seguire per richiedere l'incentivazione al Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE). Nella seconda sono approfonditi alcuni aspetti generali e specifici per coloro che, non esperti del settore, intendano acquisire alcune informazioni di base sugli impianti fotovoltaici e sull'evoluzione del meccanismo d'incentivazione in Conto Energia. Infine, in appendice, è riportato un sintetico glossario.
I contenuti della guida hanno carattere informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le deliberazioni vigenti.

2. Le regole del Conto Energia
Il Conto Energia (DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/07), è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica. Il decreto è diventato operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Le principali caratteristiche del meccanismo d’incentivazione sono sintetizzate nei seguenti punti:
• Il soggetto che richiede l’erogazione delle tariffe incentivanti ed è responsabile dell’esercizio dell’impianto fotovoltaico prende il nome di “soggetto responsabile” dell’impianto fotovoltaico;
• possono beneficiare delle tariffe, in qualità di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomìni di unità abitative e/o di edifici;
• la potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW;
• la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
• il limite massimo cumulato della potenza incentivabile fissato dal DM 19/02/07 è pari a 1200 MW; al raggiungimento di tale limite, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è previsto un "periodo di moratoria" di 14 mesi (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici). Gli impianti che entreranno in esercizio in tale periodo di moratoria potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti;
• le tariffe sono articolate per taglia e tipologia installativa, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
• è stato introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia negli edifici.
La successiva delibera AEEG ARG/elt 161/08 ha reso possibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (d’ora in poi sezioni) ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell’impianto, numero di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione. Il parallelo alla rete di tutte le sezioni di cui sarà composto l’impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di potenza incentivabile previsto dal DM del 19/02/07, pari a 1200 MW, conta solo la potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell’impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione. La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione dell’attuale Conto Energia rispetto al primo e sono evidenti almeno due vantaggi:
• è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in un’unica soluzione. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto;
• è possibile collegare più sezioni d’impianto allo stesso punto di connessione rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07 secondo cui un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.
Sul sito internet del GSE (www.gse.it) è possibile monitorare la situazione aggiornata della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei precedenti DM 28/07/05 e 6/02/06 e dell’attuale DM 19/02/07.

2.1 Le tariffe
Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.

vai alla guida in linea:

PER APRIRE LA GUIDA, 50 PAGINE IN PDF CLICCA:
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Principali novità introdotte, dalle ultime norme emanate:
* Adeguamento tariffe per i nuovi impianti entrati in esercizio nel 2010;
** Per chi usufriesce dello scambio sul posto(impianti sino a 200Kwp), e produce più di quanto consuma, la possibilità di scegliere tra portare a credito tale energia per gli anni successivi, oppure vendere l'energia in surplus al GSE, questo eventuale pagamento avverrà in modalità separate dalla remunerazione degli incentivi.
*** Per i palazzi Municipali, con residenti sino a 20.000 abitanti, è prevista la possibilità di applicare lo scambio sul posto senza l’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete.
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