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> FOTOVOLTAICO SCAMBIO SUL POSTO FINO A 200 MWp, proposto da 20 a 200 MWp il limite
 
MatteoAdmin
Inviato il: Lunedì, 27-Ott-2008, 15:22
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Scambio sul Posto

Lo scambio sul posto è un servizio erogato dal GSE su istanza degli interessati. Consente all’utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto, la Compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un Periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Il servizio erogato dal GSE dà titolo al richiedente di percepire annualmente un contributo in conto scambio espresso in Euro che garantisce il ristoro di una parte di quanto pagato dall’utente limitatamente alla quantità di energia elettrica Prelevata.

La disciplina che regola il calcolo del contributo in conto scambio e contenuta nella Deliberazione n. ARG/elt 74/08 (consultabile sul sito www.autorita.energia.it ) che introduce il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP).

Al fine di attivare il nuovo rapporto contrattuale, è necessario presentare specifica istanza di scambio sul posto al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. utilizzando a tale scopo esclusivamente il portale informatico predisposto dallo stesso GSE.

Sul sito internet del GSE (www.gsel.it) nella sezione “Scambio sul posto” sono pubblicate le istruzioni operative di dettaglio da seguire per la presentazione dell’istanza e per la successiva stipula della convenzione.

Per eventuali ulteriori informazioni, a partire dal 20 novembre 2008, sono a Vostra disposizione:
il numero 800.19.99.89 solo da telefono fisso
(dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)


il numero 06.8011.4300/4400 da telefono fisso o mobile
(dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)


il numero di fax 06.8011.2023.


PER LA DELIBERAZIONE ARG/elt 74/08 CLICCA
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N.B. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio
di scambio sul posto.
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MatteoAdmin
Inviato il: Lunedì, 27-Ott-2008, 19:27
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Comunicato stampa
Elettricità: più semplice l’energia ‘fai da te’ prodotta con piccoli impianti
Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto


Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto
Milano, 23 giugno 2008

In arrivo regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione (*).
E’ quanto prevede il Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) pubblicato dall’Autorità per l’energia con l’obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta (non immediatamente autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. In altre parole, al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o da cogenerazione potranno pagare esclusivamente la differenza tra quanto dovuto per l’energia consumata e la compensazione ottenuta per l’energia prodotta. Se il valore di mercato dell’energia immessa in rete supera il valore di mercato dell’energia prelevata, viene maturato un ‘credito’.

Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.

La delibera n. 74/08 è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it

Le novità introdotte

Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Inoltre, l’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.


(*) La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (calore) mediante il recupero dell’energia termica che, nella produzione tradizionale di sola energia elettrica, verrebbe altrimenti dissipata nell’ambiente. Si tratta, quindi, di una tecnologia che, unificando in un solo impianto la produzione di elettricità e di calore, sfrutta meglio l’energia primaria dei combustibili e consente di ottenere una maggiore efficienza e anche dei benefici ambientali (riduzione delle emissioni, a parità di energia elettrica e termica prodotte, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore).
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