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> FOTOVOLTAICO SCAMBIO SUL POSTO FINO A 200 MWp, proposto da 20 a 200 MWp il limite
 
MatteoAdmin
Inviato il: Lunedì, 27-Ott-2008, 14:47
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SCAMBIO SUL POSTO

Con il termine “scambio sul posto” s’intende il servizio erogato dal gestore di rete locale, competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

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In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW(*) alimentati da fonti rinnovabili, è disciplinato dalle seguenti regole:
• è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore d’insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi;
• il gestore di rete locale competente per territorio effettua a fine anno il onguaglio tra energia immessa e prelevata, addebitando solo la quota dei consumi in eccesso rispetto alla produzione o, in caso contrario, attribuendo un credito di energia per gli anni successivi, che può essere utilizzato al massimo entro tre anni;
• sono superati tutti gli adempimenti legati all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell’energia scambiata;
• lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l’energia immessa in rete non può essere venduta;
• è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica coincidono.


(*) NOVITA': La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.

La recente delibera dell’AEEG datata 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08 relativa allo scambio sul posto (vedi qualche post sotto) ha normato solo la cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino ai 200 kw.
Per l'estensione del limite della potenza per lo scambio sul posto da 20 a 200 kw anche al Fotovoltaico ne rimanda la disciplina all'emissione di un'ulteriore delibera in un momento successivo all'emanazione dei decreti attuativi ministeriali, citati nella finanziaria 2008, per cui, per ora, nulla cambia almeno sino a quando i Ministri interessati non produrranno gli indispensabili decreti attuativi.

DAL 2009 LO SCAMBIO SUL POSTO PER IL FOTOVOLTAICO E' POSSIBILE PER GLI IMPIANTI CON POTENZA SINO A 200 KWp entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Messaggio modificato da MatteoAdmin il Martedì, 21-Apr-2009, 12:54
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MatteoAdmin
Inviato il: Lunedì, 27-Ott-2008, 15:18
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Lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, rappresenta una alternativa alla vendita dell’energia prodotta ed immessa dall’impianto.
Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale (Enel, Acea, A2A, Hera, ecc...) solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW2(*), consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata dalla rete (cosiddetto net metering) nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica dalla rete coincidano.
Qualora il saldo annuale risulti maggiore di zero, questo è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all’anno successivo. Il saldo positivo di un dato anno, può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni: se detta
compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, questo viene annullato.
I quantitativi di energia elettrica sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal soggetto.
Il trattamento ed i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, dal contratto di dispacciamento in prelievo e dall’eventuale contratto di acquisto dell’energia elettrica si applicano esclusivamente al saldo annuo negativo ovvero al prelievo.
Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario è consigliabile optare per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete secondo le modalità consentite dalla normativa vigente illustrate nei punti precedenti.


(*) NOVITA': La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.

DAL 2009 LO SCAMBIO SUL POSTO PER IL FOTOVOLTAICO E' POSSIBILE PER GLI IMPIANTI CON POTENZA SINO A 200 KWp entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Messaggio modificato da MatteoAdmin il Martedì, 21-Apr-2009, 12:56
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